Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e il puerperio, ossia il periodo immediatamente successivo al parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. È importante sottolineare che il diritto al congedo e alla relativa indennità, spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. Inoltre il congedo di paternità dà la possibilità e il diritto all’astensione dal lavoro e alla relativa indennità anche al padre, in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, ma non solo. L’obbligatorietà del congedo per le lavoratrici dipendenti è sancita dal Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151).
Il congedo di Maternità: come funziona
Il congedo di maternità inizia 2 mesi prima della data presunta del parto. Tuttavia se la gravidanza è a rischio o se le mansioni lavorative sono incompatibili con la gravidanza, il periodo di astensione può avvenire anche prima dell’ottavo mese di gravidanza.
Dopo il parto il congedo dura i 3 mesi successivi al parto e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, vengono contati anche i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva del parto.
Le agevolazioni per il 2020
Inoltre le neomamme dal prossimo anno potranno usufruire, grazie alla nuova legge di bilancio 2020, del bonus mamma domani 2020. Il bonus mamma può essere richiesto dalle donne in stato di gravidanza che partoriscono o che hanno partorito nel corso dell’anno corrente e che soddisfino alcuni requisiti.
Come funziona il congedo di maternità in casi particolari
In caso invece di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro), ai 3 mesi garantiti si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche nel caso in cui i giorni di congedo superino i 5 mesi complessivi. Nel caso di mansioni incompatibili con il puerperio, il periodo di interdizione viene prorogata a seconda delle disposizioni della direzione territoriale del lavoro.
In caso di parto gemellare il periodo di congedo non varia. Inoltre in caso di interruzione di gravidanza, o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità. Infine in caso di adozione o affidamento di minore secondo la legge 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente. Per altri casi speciali e approfondimenti guardare il sito dell’Inps.
Il congedo di paternità: come funziona
Secondo l’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge del 28 giugno 2012, n. 92, al padre è concesso il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili anche per adozione e affidamento adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Inoltre nel 2019 è entrato in vigore, l’articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha aumentato i giorni di congedo obbligatorio da parte del padre.
Infatti ai padri nel 2018 spettavano 4 giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in modo non continuativo, per il parto, l’adozione o l’affidamento del bambino. Dal 2019 invece i giorni sono aumentati a 5 di congedo obbligatorio. Al padre lavoratore spetta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione
Il congedo di paternità può durare quanto quello di maternità, di 3 mesi, in alcuni casi: nel caso di grave infermità della madre o di morte, l’abbandono del figlio da parte della madre, o l’affidamento esclusivo del figlio al padre e infine per rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità.