| MANOVRE ECONOMICHE E PROFESSIONI: COSA VA ANCORA FATTO PER IL FUTURO DEI GIOVANI |
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| Scritto da 20 maggio |
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MANOVRE ECONOMICHE E PROFESSIONI: COSA VA ANCORA FATTO PER IL FUTURO DEI GIOVANI Premessa Visto il susseguirsi di provvedimenti sul tema delle professioni o con ricadute anche sui professionisti riepiloghiamo l’evoluzione fin qui conosciuta delle norme previste nella manovra economica di settembre 2011, nella manovra di stabilità e nel decreto del Governo Monti attualmente all’esame del parlamento. Assieme alla situazione esponiamo le nostre opinioni. In allegato trovate l’Art.3 della Legge 148/2011 (manovra economica settembre 2011) con le modifiche adottate successivamente e l’Art. 10 della Legge di Stabilità. C'è poi il concreto pericolo che il professionista non sia libero nelle decisioni e nelle verifiche che deve prendere quando riguardano un interesse diretto o indiretto del socio di capitale maggioritario. In alcuni campi come l'ingegneria, la revisione contabile, il settore alimentare e la sanità questo riscio è molto elevato. La legge va modificata. L’asticella minima deve essere costituita da una limitazione della presenza dei soci di capitale con non più del 40% delle quote societarie, dei diritti di voto dei soci non professionisti (massimo un terzo) in assemblea dei soci e dal fatto che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da liberi professionisti. Va, infine, chiarito il sistema previdenziale a cui vanno assoggettati i professionisti soci delle stp. Esame di Stato e pratica professionale. Si è prevista la possibilità di convenzionamento tra ordini e università per svolgere parte della pratica professionale durante il percorso universitario. Il decreto “Monti” ha ridotto il periodo massimo di pratica professionale a 18 mesi. A Queste due positive previsioni, a nostro avviso, vanno consolidate rendendo obbligatorio il convenzionamento tra ordini ed università per garantire la possibilità di svolgere parte della pratica professionale durante gli anni di università dedicati al conseguimento della laurea specialistica per tutte quelle professioni che prevedono il tirocinio quale condizione per l’accesso all’esame di stato. Questo può consentire, assieme alla riduzione del periodo complessivo di praticantato, un più veloce accesso dei giovani alla professione oggi ritardata di tre/quattro anni rispetto ai coetanei europei. Nello stesso provvedimento di settembre 2011 è anche previsto che il Tirocinio professionale (praticantato) sia retribuito anche se non si capisce chi dovrebbe stabilire quale è la misura equa del compenso per l’apporto di lavoro del tirocinante. Nel Contratto Collettivo degli Studi Professionali si è opportunamente stabilito di definire in quella sede la quantità della “borsa di Studio” spettante al tirocinante e le modalità di gestione della sua attività. La Cgil chiede anche dell’abbinamento dell’esame di stato alla Laurea prevedendo le opportune forme di integrazione e sinergia fra l'Università e le Professioni. Questo comporterebbe un allentamento della pressione degli ordini sull’Esame di Stato e una maggiore uniformità di trattamento dei candidati oggi difforme su tutto il territorio nazionale e in tutte le professioni.
L’obbligo di formazione previsto dal comma b), punto 5 dell’Art.3 della Legge 148/2011 non aggiunge niente a quanto già previsto dagli Ordini in base alla normativa vigente e in base ai regolamenti disciplinari già vigenti. Vanno, quindi, definite le caratteristiche di qualità della formazione continua oggi assolutamente discrezionali, gli obblighi di controllo dell’effettiva formazione vista la grandissima in applicazione, “l’elusione a pagamento” dell’effettiva frequentazione dei corsi formativi, la qualità e la titolarità degli enti formativi accreditabili dagli ordini. Inoltre sugli aspetti disciplinari vanno definiti termini più incisivi e maggiormente uniformi di penalizzazione per chi non si aggiorna e in generale sul comportamento elusivo degli ordini del proprio compito di verifica e sanzione.
Organismi di disciplina. E’ opportuna la previsione, della Legge 148/2011, di separazione tra organismi esecutivi degli ordini e organismi di disciplina e l’incompatibilità tra le due cariche. Questo provvedimento va rafforzato prevedendo che l’azione disciplinare nei confronti degli iscritti agli ordini professionali sia esercitata da commissioni formate da rappresentanti degli ordini e da rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale con un presidente super partes di nomina presidenziale.
Tariffe. La norma è stata ritoccata più volte. Siamo d’accordo sull’abolizione delle tariffe minime, ma è opportuna, e va mantenuta, la norma di salvaguardia disposta nell'Art. 3 della legge 148/2011 che ha previsto, in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, oppure nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi di applicare le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia. Questa salvaguardia è opportuna perchè tutela dall’abuso fatto, soprattutto da Banche ed Assicurazioni ed Enti Pubblici, che usando la loro posizione dominante impongono tariffe con ribassi inacettabili. Per lo stesso motivo siamo convinti che il lavoro – anche quello del professionista – non debba essere sottopagato. Proponiamo per questo, nei casi in cui si sia in presenza di una committenza prevalente, che il compenso di base sia definito dal CCNL Studi Professionali indipendentemente dalla forma della prestazione professionale.
Assicurazione obbligatoria. Anche la norma sull’assicurazione obbligatoria a garanzia dei consumatori è una delle rivendicazioni che la Cgil pone da tempo. Va precisato, però, che le pattuizioni collettive dell'assicurazione non devono essere stipulate solo da Ordini e Casse Professionali a cui, altrimenti, si darebbe un esclusivo potere di rappresentanza improprio e anacronistico.
Pubblicità. La norma prevede la possibilità di promuovere campagne pubblicitarie da parte dei professionisti. Questa disposizione rientra tra le richieste da noi avanzate anche se andrebbero previste agevolazioni o deduzioni a favore dei giovani professionisti che promuovono la loro attività.
Totalizzazione. Il Decreto Monti supera, finalmente, il limite dei tre anni per totalizzare i contributi. Questo è un risultato molto atteso dai giovani e dai profesionisti.
Previdenza. La manovrà di stabilità ha aumentato al 27% l'aliquota previdenziale nella gestione separata INPS. Abbiamo giudicato sbagliato quell'aumento perchè ancora una volta, indirizzato a fare cassa per risolvere altri problemi e non per migliorare le condizioni dei parasubordinati e dei professionisti lì iscritti. Ribadiamo che vadano riviste le aliquote e armonizzate tra loro, ma con l'introduzione di compensi minimi non inferiori al costo complessivo di un lavoratore dipendente e con tutele sociali universali garantite a prescindere dalla modalità d'impiego. Procedere in modo diverso significa scaricare tutto il peso del prelievo previdenziale sui lavoratori e su redditi già ora bassissimi e insufficienti. Anche i cambiamenti da introdurre per le casse previdenziali devono essere fatte all'insegna della sostenibilità ma anche dell'equità intergenerazionale che anche oggi vede enormemente penalizzate le giovani generazioni a discapito di insostenibili rendite di posizione acquisite arbitrariamente in passato. Va vista positivamente, invece, l'accelerazione dell'aumento dell'aliquota contributiva di artigiani e commercianti, sia perchè riguarda le situazioni di disavanzo più accentuate di cui non possono continuare a farsi carico gli altri lavoratori, sia perchè si allinea, a regime, la loro aliquota contributiva al versamento (24%) effettuato dalle imprese per il contributo previdenziale dei dipendenti.
Indennità di Malattia e congedi parentali. Finalmente viene superata la discriminazione presente nella gestione separata, per effetto di una restrittiva interpretazione dell'INPS, e si da la possibilità anhe ai possessori di partita iva iscritti alla gestione separata di poter accedere all'indennità di malattia, ancorché di misura esigua, e ai congedi parentali per le quali versavano i contributi senza poter avere le prestazioni garantite agli altri iscritti.
Abolizione delle restrizioni. La norma indicata dalla Legge 148, che introduceva molti livelli di derogabilità e rinvio è stata modificata e resa più stringente. In particolare, con il “Decreto Monti” si è stabilito che i tempi del DPR previsto per l'adozione dei regolamenti attuativi, non fanno slittare comunque il superamento dei vincoli e delle limitazioni oggi presenti, almeno per le norme vigenti in contrasto con i principi della Legge 148/2011, Ciò che è in contrasto con i principi indicati nell'Art.3 della Legge 148 è abrogato comunque a partire dal 13 agosto 2012. Le norme non abrogate sarranno raccolte in un testo unico da emanare entro dicembre 2012. La norma giudicabile positivamente che, finalmente, spezza molti dei vincoli e limitazioni alla concorrenza e all'accesso alla professione manca, a nostro avviso, di alcuni punti fondamentali:
Accesso alla professione Vanno garantite anche ai giovani professionisti le forme di agevolazione al credito e agli investimenti previste per gli imprenditori (consentendo, ad esempio, l'accesso al sistema dei Confidi), al fine di facilitare e incoraggiare l’accesso a una professione realmente libera e indipendente. Tutela dei terzi, no associazione di rappresentanza Gli ordini devono tornare a esercitare il ruolo originario di tutela della fede pubblica, lasciando alle associazioni professionali dei liberi professionisti la rappresentanza degli interessi e delle istanze dei propri iscritti. Democraticità Vanno introdotte forme e criteri che garantiscano democraticità nelle elezioni dei membri degli ordini e collegi territoriali e dei consigli nazionali: vanno abolite le discriminazioni in termini di rappresentatività delle varie componenti presenti all’interno dei singoli ordini. Come va abolito il criterio di anzianità di iscrizione per l’accesso a determinate funzioni, l’assegnazione di incarichi, il diritto di elettorato attivo e passivo. scarica i testi di legge Art. 3 legge 148/2011_professioni art. 10 legge stabilità 2012_professioni |



