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ITALIA LAVORO: SENTENZA INNOVATIVA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SUI CONTRATTI A PROGETTO PDF Stampa E-mail
Scritto da CTDPRECARI   

ITALIA LAVORO: SENTENZA INNOVATIVA
SUI CONTRATTI A PROGETTO

 

Riceviamo dal CTDPRECARI (Comitato per la tutela dei diritti dei precari) e pubblichiamo il loro resoconto e commento della sentenza.
Ennesima condanna per Italia Lavoro Spa; la sezione lavoro della Corte d’Appello di Napoli fa giurisprudenza applicando il II comma dell’art. 69 della Legge Biagi e ritenendo il rapporto di lavoro subordinato, a “tempo indeterminato” .

Questa volta a pronunciarsi è la sezione lavoro della Corte d’Appello di Napoli che è stata chiamata in causa per disciplinare le collaborazioni a progetto in frode alla legge tra l’Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro, Italia Lavoro S.p.a, ed un suo collaboratore a progetto di Benevento.

 

La Corte d’Appello riformando la sentenza di I Grado (tribunale di Benevento sent. N. 2181/2008), con sentenza del 26/01/2011 (N. 6815/010), ha accolto l’appello di un lavoratore del progetto S.I.O.G. che dopo esser stato licenziato, chiedeva in applicazione dell’art. 69 del D.Lgs. 276/03 (Legge Biagi) l'accertamento della insussistenza del rapporto di collaborazione con modalità a progetto e la reintegra nel posto di lavoro, giacché il rapporto, così come sviluppato in concreto, aveva assunto le caratteristiche di lavoro subordinato.

La Corte, accogliendo l’appello, ha dichiarato che: “tra le parti si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21/07/2005 e, per l’effetto, ordina all’Italia Lavoro Spa di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto di lavoro con il lavoratore; condanna Italia Lavoro Spa al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal recesso fino alla ripresa dell’attività lavorativa, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo”.

La Corte d’Appello, ha ritenuto legittima l’indicazione del progetto “sia pure indicato per grandi linee” (ved. pag. 3 della sentenza) contenuto all’interno del contratto ed ha accertato la subordinazione sia sulla base delle prove testimoniali della società e del lavoratore (non ammesse dal Giudice di prime cure; ved. pag. 5-6-7 della sentenza) che hanno evidenziato chiaramente le discutibili modalità della prestazione ed il costante potere gerarchico esercitato, sia di quelle documentali non disconosciute da Italia Lavoro Spa, quali:

  • corrispondenza di mail tra collaboratori del progetto, responsabile, segreteria amministrativa e tecnica,  contenenti: comunicazioni preventive di assenze; imposizioni riguardanti recuperi di assenze e ritardi; comunicazioni di presenze; riferimenti al registro delle presenze; impegno al recupero da parte dei collaboratori (ved. pag. 8-9 della sentenza);
  • circolare interna n° 5 del 21/07/2005 (ved. pag. 7-8 della sentenza) inviata a tutti i collaboratori a firma della responsabile di progetto, contenente imposizioni e direttive su orari di lavoro, comunicazioni preventive di assenze, recuperi di ritardi ed assenze, permessi, certificati medici, annotazione obbligatoria della presenza su apposito “registro presenze” e direttive e conteggi di straordinari non retribuiti che: “non avendo alcun riscontro dal punto di vista contrattuale e non potendo essere cumulabili al monte ore stabilito erano invece considerati elementi di merito che andavano a vantaggio del lavoratore e ne sottolineano l’attaccamento al proprio posto di lavoro”. 

Sulla base di questi elementi (esistenza formale del progetto e subordinazione), la Corte, in applicazione del II comma dell’art. 69 del D.Lgs. 276/03, non condividendo la tesi di Italia Lavoro Spa, secondo la quale, una volta accertata la subordinazione da parte dell’Autorità Giudiziaria “in ogni caso il rapporto andrebbe convertito in lavoro subordinato a tempo determinato cessato con lo spirare del termine pattuito tra le parti”, e ritenendo il contratto sottoscritto tra le parti  illegittimo e quindi nullo (anche per la clausola di durata), ha ordinato il ripristino del rapporto di lavoro subordinato a “tempo indeterminato”.

 

COMMENTO

Questa pronuncia della Corte d’Appello (indeterminatezza del rapporto di lavoro) così come alcune precedenti sentenze innovative (N. 2224/08, N. 3777/08 e N. 4657/09), emesse dal Tribunale di Benevento per cause identiche che vedevano sempre come protagonisti Italia Lavoro Spa e dei suoi collaboratori del progetto S.i.o.g., dovrebbero indurre tutti, compresi i politici al di là degli schieramenti, a fare delle serie riflessioni sulla legge Biagi visto che non ha migliorato le condizioni professionali e sociali dei lavoratori atipici, anzi in molti casi le ha peggiorate.

La legge Biagi (Dlgs 276/2003) ha introdotto il lavoro a progetto con l’intento di evitare l’impiego fraudolento dei co.co.co. che, venivano utilizzati per eludere le normative sul lavoro subordinato.

Per questo motivo l’elemento caratterizzante il lavoro a progetto diviene l’autonomia del collaboratore in funzione del risultato e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa, come disciplinato dall’art. 61 della legge Biagi.

Premesso che la seguente normativa, si ispira agli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e dichiara come propria finalità quella di aumentare l’occupazione, promuovendo la qualità e la stabilità del lavoro, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore (di cui allo statuto dei lavoratori) e alle disposizioni sulla parità dei sessi” (art. 1 comma 1, Dlgs 276/2003).

Indigna, nella lettura di suddetta sentenza, la difesa condotta dagli illustri Professori di Italia Lavoro Spa, secondo i quali, una volta accertata la subordinazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, è applicabile non il I comma dell’art. 69 della legge Biagi (reintegra o riassunzione del lavoratore nel posto di lavoro), bensì il II comma , atteso che il Legislatore in questo comma non inserendo la locuzione “a tempo indeterminato” precisa che, il rapporto acquisisce la “tipologia negoziale di fatto realizzasi tra le parti”, quindi, il rapporto andrebbe inteso come “subordinato a tempo determinato” (ved. pag. 9 della sentenza) per il solo periodo in cui si è svolta la prestazione lavorativa e ovviamente non prevedrebbe né la reintegra né la riassunzione del lavoratore.

 

In poche parole, secondo questa ricostruzione, quella che per logica dovrebbe essere interpretata, come sanzione più grave per porre un freno allo sfruttamento del lavoratore e che contrasta anche con le finalità della legge stessa (art. 1 comma 1), si tradurrebbe in un nulla di fatto.

 

Inoltre non è un caso che l’art. 69 è intitolato “divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto”, per cui c’è da chiedersi: “come può essere convertito un contratto a progetto ritenuto di natura subordinata e che già prevede una clausola di determinatezza della durata del rapporto in uno a tempo determinato (subordinato)?

E’ mai possibile che i Legislatore, abbia previsto come sanzione la conversione di un contratto in uno che nella sostanza risulti essere identico?

E’ altresì da rilevare che anche la normativa riguardante il lavoro a tempo determinato (D.lgs. n. 368/2001) al comma 01  dell’art. 1 specifica che: “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”; previsione che esprime l’intento del Legislatore di ribadire che tale tipologia contrattuale rappresenta la fattispecie “ordinaria” di costituzione dei rapporti di lavoro.

 

Proviamo ad immaginare cosa sarebbe accaduto se la Corte d’Appello di Napoli invece di interpretare il II comma dell’art. 69 come rapporto a “tempo indeterminato”, avesse sposato la tesi di determinatezza del rapporto data da Italia Lavoro Spa; i lavoratori a progetto che già sono privi di tutele e diritti, riguardo malattie, assenza di mensilità aggiuntive, straordinari, ferie, permessi etc., si vedrebbero per il futuro costretti a subire passivamente i soprusi che spesso ledono la dignità professionale, come il caso in questione.

 

A questo punto viene naturale porsi determinati interrogativi:

 

  • Conviene al lavoratore denunciare e provare all’Autorità Giudiziaria la mancanza di autonomia o meglio la subordinazione e le assurde condizioni di lavoro (che nel rito del lavoro risultano essere impresa ardua, paragonabile quasi al mobbing ) se male che vada per il datore di lavoro, secondo la tesi  di “determinatezza del rapporto” data da Italia Lavoro, il risultato della sanzione sarebbe quello prospettato nell’esempio pratico ?
  • Quale lavoratore denuncerebbe all’Autorità Giudiziaria le condizioni illegali di lavoro con la certezza per il futuro di non essere più riconfermato sul luogo di lavoro?
  • Chi stipulerebbe più, in futuro, con il lavoratore un contratto a tempo determinato o indeterminato quando uno a progetto risulterebbe maggiormente vantaggioso sia in termini lavorativi (orari di lavoro, assenza di mensilità aggiuntive, mancanza di ferie, permessi, straordinari, malattie, recupero di assenze e ritardi, etc.), contributivi (minori oneri previdenziali), che di sanzioni previste dalla legge?

Oltre al danno la beffa…….

 

Sempre alla luce di questa maldestra interpretazione giurisprudenziale, per il futuro, a questo punto, il datore di lavoro, potrebbe tranquillamente far sottoscrivere al lavoratore uno pseudo contratto a progetto che nella forma risulterebbe esser impeccabile in quanto rispondente a tutti i requisiti previsti dalla legge ma nella sostanza sia di una reale attività progettuale sia delle effettive modalità di svolgimento della stessa, potrebbe fare del lavoratore ciò che vuole (schiavitù). Infatti il III comma dell’art. 69 limita l’indagine dell’Autorità Giudiziaria nella valutazione di una effettiva corrispondenza tra la descrizione del progetto riportato nel contratto (forma) e l’attività progettuale svolta in concreto dal lavoratore sulla base di determinati obiettivi da raggiungere (sostanza), ritenendo solo la prima (forma) indispensabile ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un progetto.

E’ mai possibile che la forma di un contratto a progetto, diventi essenziale ai fini di una conversione a tempo indeterminato, mentre le discutibili modalità di svolgimento e le finalità dello stesso passino in secondo piano?

E soprattutto come può esistere un contratto a progetto se il proprio elemento caratterizzante, l’autonomia del collaboratore, viene meno?

Riconoscendo il fatto che ogni tesi difensiva risulti essere legittima, corre l’obbligo a questo punto di sollevare la questione morale.

 

Come si può accettare che, Italia Lavoro Spa, possa azzardare interpretazioni giurisprudenziali simili a questa che rischiano seriamente di compromettere se non di eliminare le pochissime tutele che oramai i precari hanno ma soprattutto di stravolgere l’intero mercato del lavoro?

E' assurdo che proprio Italia Lavoro S.p.a., promotrice della riforma Biagi e di progetti e seminari, vertenti sull’occupazione e sulla legalità del lavoro, che ha alle proprie dipendenze appena 270 lavoratori e circa un migliaio di collaboratori a progetto che, dovrebbe ben conoscere la normativa che disciplina le collaborazioni, abbia fraudolentemente utilizzato il nomen iuris del contratto a progetto, la cui peculiarità, si ripete, sta proprio “nell’autonomia del collaboratore”, per poi dare vita ad un rapporto di lavoro subordinato con modalità lesive della dignità personale e professionale (ved. circolare n 5).

Come si può accettare che, la stessa Società che finanzia i propri molteplici progetti con fondi europei e statali finalizzati all’incremento occupazionale, promuovendo la qualità e la stabilità del lavoro, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore e che, dovrebbe fungere da esempio per quelle ditte o aziende private che utilizzano in modo fraudolento le collaborazioni, sia la prima ad abusare dei propri collaboratori?

Ma soprattutto, come si può tollerare che, Italia Lavoro, applichi ai collaboratori a progetto le disposizioni riportate nel contratto collettivo dei propri dipendenti per la sola parte riguardante doveri (orari, modalità di recupero, comunicazione e giustificazione delle assenze) ma non per quella inerente diritti (ferie, permessi, straordinari, mensilità aggiuntive, buoni pasti, rimborsi spesa, etc)?

Considerato che sbagliare è umano ma perseverare risulti esser diabolico, ci si sarebbe aspettati da parte di suddetta Società, una ammissione di colpe dinanzi ad abusi così evidenti ed una condotta esemplare finalizzata a risolvere questa disputa che oramai si protrae da anni (2006).

Purtroppo così non è stato, anzi ….. si è cercato di arginare il problema ricorrendo ad evidenti irregolarità come ad esempio non riconoscere al lavoratore reintegrato quanto previsto in sentenza: sede originaria di lavoro (prevista dalla reintegra), il risarcimento del danno quantificabile in base alle retribuzioni percepite ma cosa ancor più scandalosa, pare abbia fatto contribuire il lavoratore, a propria insaputa, al versamento di quella parte di contributi previdenziali pregressi a cui la stessa società è stata condannata.

 

Come si suol dire “predicare bene e razzolare male” ….. !

 

A questo punto appare evidente, non solo il totale fallimento della legge Biagi, atteso che la normativa potrebbe lasciare seri dubbi di interpretazione giurisprudenziale ma anche l’inadeguatezza e l’ignoranza di chi dovrebbe promuoverla al fine di informare ed evitare soprusi.

 

Speriamo che questa denuncia e questo sfogo possano servire realmente a scuotere le coscienze di chi ci governa o governerà in futuro con l’intento di modificare o abrogare una Legge che ad oggi ha contribuito solamente ad inculcare e diffondere la cultura del precariato come prassi e non come mezzo di transito verso la stabilizzazione.

 

Considerando che ci sono altre vertenze identiche in corso, auspichiamo che il Governo per sanare la situazione di Italia Lavoro Spa, il cui unico azionista è il Ministero delle Finanze e dell’Economia, non intervenga con qualche maldestro Decreto Legge retroattivo (così come avvenuto con l’art. 32 del nuovo Ddl lavoro riguardante il caso dei lavoratori di Poste Italiane) ma cerchi di trovare una concreta soluzione al problema.

Il precariato è un cancro che si sta ramificando ed espandendo nel tessuto sociale che porta solo ed esclusivamente ad incertezze ed insicurezze per il futuro e che andrebbe debellato.

 

Il lavoro è un diritto come sancito dalla nostra Costituzione e non una concessione e la Repubblica deve promuovere le condizioni che lo rendano effettivo e come tale va garantito e tutelato.

 

Per chi volesse approfondire, interloquire o chiedere informazioni può contattare il CTDPrecari alla mail  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.