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IRAP: PRIMO PASSO PER L’ESENZIONE AI PRESTATORI D’OPERA PRIVI DI “AUTONOMA ORGANIZZAZIONE” PDF Stampa E-mail
Scritto da Ass. 20 maggio   

IRAP: PRIMO PASSO PER L’ESENZIONE AI PRESTATORI D’OPERA

PRIVI DI “AUTONOMA ORGANIZZAZIONE”

Per l’Associazione 20 maggio – Flessibilità Sicura la  Circolare 45 /E sull' IRAP è un positivo primo passo per chiarire l'applicabilità o meno dell'imposta e per dare una prima risposta ai tanti contenziosi esistenti e, soprattutto, per escludere dall’applicazione dell’IRAP i tanti professionisti con P. IVA individuale in gran parte iscritti alla gestione separata INPS.

 

Secondo quanto chiarito dalla circolare 45 dell'Agenzia delle Entrate, che recepisce la giurisprudenza della Cassazione, per essere esclusi dal futuro pagamento e per ottenere il rimborso dell'IRAP, i professionisti devono provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione, dunque che l'attività è svolta senza organizzazione di capitali o di lavoro altrui. Infatti, come ha definito la Corte di Cassazione, l'individuazione dell'attività autonomamente organizzata è condizione indispensabile per assoggettare ad IRAP i titolari di reddito di lavoro autonomo: in mancanza, gli esercenti arti e professioni non sono tenuti al versamento del tributo. 
Requisiti dell'autonoma organizzazione
Gli elementi che presenti anche singolarmente danno luogo ad un’autonoma organizzazione sono:
- l'impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori, esclusa quindi l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche e la presenza di tirocinanti); 
- l'utilizzo di beni strumentali eccedenti per quantità o valore le necessità minime per l'esercizio dell'attività. 
Per stabilire al sussistenza degli elementi essenziali dell'autonoma organizzazione, gli uffici esamineranno le dichiarazioni, in particolare il quadro concernente i redditi di lavoro autonomo, considereranno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, valuteranno i beni strumentali utilizzati dal contribuente, controlleranno i contratti registrati e raccoglieranno ulteriori elementi interrogando l'anagrafe tributaria.
Gestione del contenzioso
Attenzione perché l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione va fatta valere soltanto nel ricorso e non può essere introdotta in giudizio successivamente. L'onere di provare l'assenza del requisito grava sul contribuente. 
E’ importante che, per definire i criteri di identificazione dell'esclusione si siano richiamate le caratteristiche dei contribuenti minimi (requisiti autonoma organizzazione), anche se si dovrebbe fare riferimento a questi criteri solo per la parte strutturale ( bene strumentali, mancanza di personale o collaboratori, ecc.) ma non al limite dei ricavi che risulta improprio ed anch’esso in contrasto con le sentenze della Corte di Cassazione.
Questa stessa posizione è stata presa anche dal Presidente dell' INT, Riccardo Alemanno, lo scorso febbraio in occasione di una riunione del Tavolo tecnico permanente aveva proprio richiesto l'applicazione  di tale  criterio chiedendo, appunto, l’esclusione dal pagamento dell'Irap da parte di quei soggetti che pur non rientrando nell'ambito dei contribuenti minimi, solo per una questione di ricavi, ne rispecchiano le caratteristiche da un punto di vista strutturale ( mancanza di collaboratori e dipendenti e esiguo utilizzo di beni strumentali). 
Sarebbe inoltre opportuno per evitare molti ulteriori contenziosi che, così come fatto dal Governo Prodi sui “contribuenti minimi”, questa posizione dell’ufficio delle entrate diventasse norma di legge.  

 

Ai fini dell’individuazione del requisito di autonoma organizzazione, in assenza di altri più significativi elementi, può tornare utile ricordare la disciplina dei c.d. "contribuenti minimi" di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Il comma 96, in particolare, dispone che "si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell’anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro".

Se le condizioni su esposte sussistono, si ritiene che gli Uffici delle Entrate possano considerare non sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione e, quindi, non coltivare il contenzioso nei casi in cui l’artista o il professionista possa considerarsi "contribuente minimo" ai sensi del citato comma 96 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o 15 meno del relativo regime fiscale.

Vi alleghiamo anche il testo completo della circolare 45/E dell’Ufficio delle Entrate.